Se stai pianificando la formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.Lgs 81/08), una domanda concreta viene prima del budget o della piattaforma: quali corsi si possono davvero erogare online, e quali no. La risposta non è "dipende dal fornitore": dipende dalla normativa, e vale per chiunque eroghi quei corsi.
Cosa dice la normativa sulla formazione a distanza?
Che la modalità ammessa dipende dalla figura formata e dal contenuto, non dalla comodità organizzativa. La formazione generale e specifica sui lavoratori è disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni (l'ultimo aggiornamento è quello del 17 aprile 2025, che ha sostituito accordi precedenti). Questi testi disciplinano anche le modalità ammesse per la formazione a distanza (FAD): non tutti i corsi, o tutte le loro parti, possono essere erogati in e-learning asincrono. Alcuni percorsi — ad esempio quelli rivolti a determinate figure con responsabilità dirette in materia di sicurezza — richiedono una parte in modalità sincrona (aula o videoconferenza) per garantire l'interazione diretta tra docente e discente.
Prima di produrre un corso sicurezza in e-learning, verifica sempre — con il tuo RSPP o consulente sicurezza — quale modalità è ammessa per quella specifica figura e quel contenuto. Questo articolo descrive la logica generale, non sostituisce una verifica normativa puntuale sul tuo caso.
Cosa chiarire prima di far partire la produzione
Quattro domande. Le risposte non le do io: le dà chi segue la sicurezza da te. Ma ognuna cambia il modo in cui il corso va costruito.
| Domanda da chiarire | Chi ti dà la risposta | Cosa cambia nella produzione |
|---|---|---|
| Quale figura stai formando? | RSPP o consulente sicurezza | Determina se il percorso può essere tutto asincrono o serve una parte in diretta |
| Quale parte deve restare sincrona? | RSPP o consulente sicurezza | Il corso va progettato come percorso misto, non come un unico blocco di video |
| Quali contenuti sono obbligatori? | Accordo Stato-Regioni, letto da chi lo applica | La struttura dei moduli deve seguirli, non l'ordine che sembra più comodo |
| Cosa va tracciato e conservato? | Chi gestisce gli adempimenti in azienda | Test finale, tracciamento SCORM e reportistica vanno previsti dall'inizio |
Perché il vincolo normativo cambia il modo di produrre?
Perché scoprirlo a montaggio finito significa rifare il lavoro. Se una parte del percorso deve restare sincrona o in aula, il corso che produci non è "tutto video registrato": va progettato come percorso misto, con una parte e-learning solida (video, slide, test, pacchetto SCORM) e un'altra pensata per l'interazione in diretta. Chi progetta il corso pensando solo alla parte online rischia di dover ricominciare quando emerge il vincolo.
Cosa serve sul piano produttivo?
Contenuti verificati, struttura allineata all'Accordo, pacchetto SCORM compatibile e test finale tracciabile. Sono i quattro elementi che un corso sicurezza in e-learning deve avere al di là del vincolo normativo: contenuti chiari e verificati (spesso in collaborazione con il consulente sicurezza aziendale), una struttura didattica che segua i contenuti richiesti, un pacchetto SCORM compatibile con la tua piattaforma LMS e un test finale tracciabile per la reportistica obbligatoria.
Ho seguito formazione su sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni) all'interno dei 6 anni passati dentro enti di formazione accreditati, insieme a formazione ECM e per gli ordini professionali: normative diverse, stesso principio — il contenuto regolamentato non si tratta come un corso generico con un titolo diverso.
Se stai valutando di produrre o aggiornare questi corsi
Se hai già chiaro cosa può stare in e-learning e cosa no (verificato con chi segue la sicurezza in azienda), la parte tecnica di produzione — video, slide, pacchetto SCORM, caricamento sulla piattaforma LMS — è dove posso inserirmi.
Scrivimi cosa devi produrre e ti dico su quali fasi ha senso che entri.